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Rimanenze di magazzino per cessata attività

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Le rimanenze di magazzino per cessata attività sono tutti i prodotti che hai acquistato e non hai venduto.

Nel nostro caso specifico, si tratta di tutti i medicinali, i presidi sanitari, i parafarmaci e i farmaci che sono rimasti dentro al magazzino al momento della chiusura definitiva della farmacia.

Essi vengono chiamati rimanenze di magazzino. Ovviamente queste merci invendute rappresentano un costo in quanto tu le hai comprate e quindi hai sostenuto una spesa che devi assolutamente recuperare prima di dichiarare cessata la tua attività.

Legalmente le rimanenze di magazzino devono essere rinviate all’esercizio successivo, ovvero a chi acquista la tua azienda, che ne trae un vantaggio economico.

Ne consegue che conviene disfarsi dei beni invenduti. Nel momento in cui cessi la tua attività farmaceutica devi necessariamente liberarti di queste rimanenze che costituiscono per te una perdita economica e che quindi devi in qualche modo recuperare.

La procedura che Infarm ti propone per liberarti in modo facile e sicuro delle rimanenze di magazzino per cessata attività, si basa sui seguenti punti basilari:

  • inventario per cessata attività;
  • vendita a terzi o autofattura delle rimanenze;
  • distruzione dei beni deperibili.

Inventario per cessata attività

L’inventario per cessata attività è una fase delicata e necessaria per stabilire con precisione quanti e quali siano le merci invendute e in giacenza nel magazzino.

Nel momento in cui chiudi la tua farmacia, infatti, devi studiare prima di tutto una strategia che ti consenta di essere sicuro al cento per cento del valore e della quantità delle rimanenze in magazzino. Questa strategia altro non può essere che un accurato inventario.

Soprattutto nel tuo campo, infatti, questo passo ha un’importanza rilevante.

Stiamo parlando ovviamente di fare un inventario per cessata attività non di merci qualsiasi, ma di medicinali, farmaci, prodotti per il benessere e la salute della popolazione.

Significa che devi approcciarti al loro smaltimento con tutte le cautele del caso e rispettando le normative vigenti per questo settore.

Per questo motivo il primo consiglio che ti diamo è quello di redigere un accurato inventario sul quale riportare con esattezza tutte le informazioni riguardanti i prodotti che fanno parte delle rimanenze di magazzino per cessata attività.

Infarm ti suggerisce una strategia d’azione precisa. Il nostro intento è di fornirti una direttiva da seguire e un aiuto concreto nell’attuare le fasi dell’inventario, forti della nostra esperienza trentennale nel settore. Per redigere un inventario per cessata attività che sia efficiente e attinente alle reali rimanenze di merci che hai in magazzino, segui questo vademecum da noi studiato. Le fasi principali sono:

  • dividere la merce in lotti tramite codice a barre;
  • separare i prodotti in base alle varie tipologie;
  • controllare nel computer e nel negozio le che le quantità inventariate siano oggettivamente quelli presenti;
  • evidenziare eventuali articoli senza etichetta;
  • creare se necessario una bolla di consegna;
  • riversare il tutto su gestionale.

Le operazioni sopra descritte possono ovviamente essere sviluppate anche manualmente su cartaceo, ma l’aiuto di hardware e software rende il lavoro di inventario più veloce ed agevole, nonché, spesso, più sicuro.

Vendita a terzi o autofattura delle rimanenze

La vendita a terzi o l’autofatturadelle rimanenze è un ottimo sistema per dimostrare che ti sei liberato dell’invenduto al momento della chiusura definitiva della tua farmacia. Entrambi sono sistemi per dimostrare che nel magazzino non è rimasto nulla di invenduto.

Per farti capire meglio ed entrare nel merito finanziario e legale ti spieghiamo nel dettaglio:

  • vendita a terzi;
  • autofattura.

Nel primo caso, quello cioè in cui decidi che la merce rimasta in giacenza va eliminata tramite una vendita a terzi, devi comportarti come se stessi effettuando una vera e propria cessione di beni. Perciò, per prima cosa, tieni a mente che è necessario che tu possa documentare tramite l’emissione di una fattura l’effettiva vendita delle rimanenze di magazzino. Ovviamente su tale fattura paghi Iva Irpef o Ires.

Esistono, tuttavia, casi in cui la cessione delle rimanenze viene fatta a titolo gratuito e quindi puoi beneficiare dell’esenzione dell’Iva. Ovviamente devi rispettare alcune condizioni, le principali sono che:

  • la donazione venga effettuata titolo gratuito;
  • sia a favore di onlus, di enti pubblici, di associazioni assistenziali legalmente riconosciute.

La seconda via che Infarm ti propone è quella altrimenti detta autoconsumo.

Questa operazione è definibile come cessione soggetta a Iva Irpef o Ires e deve comunque essere accompagnata e certificata tramite autofattura. Essa non è altro che una fattura ordinaria nella quale il mittente e il destinatario coincidono. Naturalmente questo caso è esplicitamente previsto dalla legge ed include proprio la condizione di cessata attività, momento in cui diviene necessario lo svuotamento delle merci rimanenti in magazzino.

Si può ricorrere all’autofattura in quanto le rimanenze di magazzino non più vendibili risultano un bene di consumo del proprietario della farmacia e della famiglia e devono quindi essere fatturate al prezzo di acquisto o di mercato tenendo conto dell’ammortamento.

Distruzione beni deperibili

La distruzione dei beni deperibili è una situazione in cui rientra la merce che fa parte delle rimanenze di magazzino di una farmacia.

Infatti, parliamo di medicinali che hanno chiaramente una data di scadenza.

Fino al 2012 il limite massimo che consentiva la distruzione delle merci tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio era limitato a 5.164,57 €.

Dal 2012 invece con il Decreto Sviluppo tale limite è aumentato fino a 10.000 €.

La dichiarazione sostitutiva è una autocertificazione sottoscritta dall’avente diritto che comprova i fatti che vengono dichiarati.

In questo modo puoi rapportarti con l’Amministrazione Pubblica e con determinati Enti, come l’Agenzia delle Entrate senza rivolgerti a un notaio.

Ritornando alla distruzione dei beni deperibili, la legge prevede che essa debba:

  • essere comprovata da una comunicazione ufficiale;
  • venga compilato un apposito un verbale;
  • si produca un documento di trasporto.

La trasmissione deve essere inviata almeno 5 giorni prima del momento in cui hai deciso la distruzione dei prodotti deperibili.

Una volta inoltrato debitamente l’avviso devi compilare un verbale di distruzione che puoi trovare su vari Portali (dalla Guardia di finanza ai siti di diversi notai).

Ricorda che la comunicazione va fatta, come abbiamo sopra precisato, per i beni con un valore complessivo superiore ai 10.000 €.

Per tutti gli altri basta l’autocertificazione.

Infarm, comunque, consiglia di procedere lo stesso in via cautelativa ad una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza anche per la distruzione di beni con valore inferiori a tale cifra in quanto questo passo può assicurare una maggior tranquillità legale.

Concludiamo sottolineando che i farmaci, in quanto prodotti deperibili sono soggetti a particolari cautele causate dalla specificità e dai componenti dei medesimi. Necessitano, quindi, di attenzioni supplementari che sono stabilite da normative particolari, spesso deliberate dalle regioni. Infarm può chiarire qualunque dubbio in merito e fornirti tutte le informazioni necessarie per disfarti dei beni deperibili, quali rimanenze di magazzino per cessata attività.

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